H.A.C.C.P.
Con riferimento al D.Lgs. 155/97 NFAS s.r.l. offre un corretto approccio a tutti gli adempimenti previsti dal citato decreto e da tutta la normativa da esso richiamata.
In riferimento a tale Decreto l’attività di tutoraggio di carattere igienico/normativo è volta al corretto e ottimale espletamento degli adempimenti formali e sostanziali che il citato decreto ha di fatto già introdotto.
L’ iter attuativo si articola nella fornitura dei seguenti servizi, per la cui descrizione di dettaglio si rimanda alla specifica allegata:
• Valutazione degli ambienti (es: cucina, magazzino, bar, sala di ristorazione etc..)
• Valutazione delle attrezzature
• Valutazione della gestione del personale
• Formazione del personale alle buone prassi igieniche.
• Campionamento, analisi e descrizione del prodotto
• Identificazione della destinazione d’uso
• Costruzione dei diagrammi di flusso
• Analisi dei pericoli associati ad ogni fase del processo
• Monitoraggio delle superfici di contatto con gli alimenti
• Monitoraggio dell’igiene del personale addetto alla manipolazione degli alimenti
• Determinazione dei punti critici di controllo
• Determinazione dei limiti critici
• Determinazione del sistema di monitoraggio
• Determinazione delle azioni correttive
• Determinazione delle procedure di verifica
• Determinazione del sistema di gestione dei documenti
• Stesura del “Manuale di corretta prassi igienica”

Monitoraggi periodici con da parte di laboratori accreditati
La NFAS s.r.l. grazie ai suoi partner è inoltre in grado di eseguire l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti elettrici in conformità alla legge ex 46/90, verificare gli impianti già presenti in azienda e progettare nuovi impianti, le professionalità impegnate vantano esperienze pluriennali .

Valutazione dei rischi aziendali
Tale documento è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
L’art. 28 del Dlgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro tra gli obblighi non delegabili (art 17 comma a) ha il compito di redigere il DVR ( Documento di Valutazione del Rischio) Tale documento, redatto a conclusione di una valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

A supporto di detto documento possono rendersi necessarie delle indagini mirate a valutare l’esposizione del lavoratore a rischi specifici quali (elenco non esaustivo):
• Rischio rumore
• Rischio vibrazioni
• Rischio da sostanze cancerogene
• Rischio da sostanze Chimiche
• Rischio Biologico
• Rischio da MMC (movimentazione manuale dei carichi)
• Rischio da microclima e qualità dell’aria

Grazie ad esperienza maturata nei più svariati settori lavorativi, a personale qualificato e costantemente aggiornato, la NFAS s.r.l. sostiene una consulenza in grado di valutare qualsiasi situazione di rischio e garantire quelle procedure di sicurezza che possono nel corso del tempo guidare l’azienda verso la cultura della sicurezza.

Primo Soccorso
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Personale altamente qualificato ed attrezzature per la simulazione, adeguate permettono alla NFAS s.r.l. di effettuare tale formazione in maniera appropriata alle prescrizioni normative.
Il D.M. 388/03 all’art. 1 Classificazione delle aziende ovvero le unità produttive, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Lotta Antincendio
Il datore di lavoro nell’ambito delle nomine aziendali nomina e forma la squadra addetta al alla gestione Emergenza e Antincendio Tale squadra viene formata (in modo teorico pratico) in funzione del rischio incendio presente in azienda (D.M. 10/3/1998) il corso di formazione della durata diversa in funzione del rischio è diviso in:
Rischio basso 4 ore
Rischio medio 8 ore
Rischio alto 12 ore
Personale qualificato, simulatori di incendio, sono messi a disposizione dei clienti della NFAS s.r.l. in modo da garantire una formazione adeguata, per una attività seria e delicata come quella della prevenzione e protezione antincendio e di qualunque altra emergenza.

Piano d’Emergenza
Gestire il verificarsi d’un emergenza non sempre è facile, sapere cosa fare, come allertare il servizio di prevenzione e le strutture esterne preposte (115 118) dove sono allocati i presidi antincendio quali vie seguire dove sono le vie d’uscita, sono solo alcune delle cose che bisogna tenere sotto controllo.
Procedure identificazione di specifiche figure e prove pratiche concorrono ad una attenta gestione del Piano d’Evacuazione.
Allegato Planimetria PDF
Tecnici qualificati metteranno a disposizione dei clienti della NFAS s.r.l. la propria esperienza garantendo procedure adeguate e planimetrie dettagliate della societa

Nomina R.S.P.P. e S.P.P.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2 D.L.gs 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Il ruolo del R.S.P.P. può essere svolto:
• direttamente dal datore di Lavoro (nei casi previsti dall’allegato II)
• da personale esterno
In tutti i casi la persona che riveste tale ruolo deve possedere i requisiti previsti dall’art. 32 D.Lgs. 81/08
La NFAS s.r.l. offre ai propri clienti personale qualificato per ricoprire direttamente il l’incarico di R.S.P.P. oppure nei casi dove già nominato internamente un valido supporto.

Articolo 32 D.L.gs 81/08 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

ALLEGATO II
CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)
1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti

Nomina Medico competente e sorveglianza sanitaria
Il Medico Competente viene nominato dal datore di lavoro.
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.

Fornitura D.P.I.
Si intende per dispositivo di protezione individuale, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Il Datore di Lavoro è obbligato a fornire ai suoi lavoratori DPI appropriati ai rischi lavorativi e devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni e devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

In tale ambito la NFAS s.r.l. oltre alla fornitura di DPI mette a disposizione i propri tecnici per valutare quelli più indicate alle diverse situazioni

Indagini Ambientali
Le indagini ambientali mirate ai più svariati fattori sono spesso parte necessaria e fondamentale per la redazione del DVR ( Documento di Valutazione dei Rischi) e del POS (Piano Operativo di Sicurezza) e del PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo).
La NFAS s.r.l. con i suoi tecnici qualificati ed i suoi partner, supportati da una strumentazione portatile su vasta scala offre ai suoi clienti indagini per i seguenti fattori:

• Microclima
• Rumore
• Vibrazioni
• Aria
• Acqua
• Chimici
• Cancerogeni
• Biologici
• Luminosità
• Amianto
• Rifiuti

Antincendio
Il datore di lavoro nell’ambito delle nomine aziendali nomina e forma la squadra addetta al alla gestione Emergenza e Antincendio Tale squadra viene formata (in modo teorico pratico) in funzione del rischio incendio presente in azienda (D.M. 10/3/1998) il corso di formazione della durata diversa in funzione del rischio è diviso in: Rischio basso 4 ore Rischio medio 8 ore Rischio alto 12 ore Personale qualificato, simulatori di incendio, sono messi a disposizione dei clienti della NFAS s.r.l. in modo da garantire una formazione adeguata, per una attività seria e delicata come quella della prevenzione e protezione antincendio e di qualunque altra emergenza.
primo soccorso
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Personale altamente qualificato ed attrezzature per la simulazione, adeguate permettono alla NFAS s.r.l. di effettuare tale formazione in maniera appropriata alle prescrizioni normative.

Il D.M. 388/03 all’art. 1 Classificazione delle aziende ovvero le unità produttive, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Formazione dei lavoratori
Formazione ed Informazione dei Lavoratori (artt. 36/37 D.L.gs 81/08)
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione e assicura che lo stesso riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, i contenuti e la durata della formazione sono attuati in relazione a quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni del 21/11/2012.
Tale accordo ha diviso le società in relazione al codice ATECO di appartenenza dividendole in base al rischio in tre categorie di rischio Basso Medio Alto.
Le ore di formazione che variano in relazione al codice ATECO sono cosi divise:
• 4 ore di formazione generiche uguali per tutti i settori ATECO alle quali si aggiungono:
• 4 ore di formazione specifica per il rischio basso;
• 8 ore di formazione specifica per il rischio medio;
• 12 ore di formazione specifica per il rischio alto.

Tali attività mirate a tutti i lavoratori sono espletate durante l’orario di lavoro ed è erogata da personale rispondente a specifici requisiti.
Un altro momento formativo significativamente importante è rappresentato dalla formazione specifica da effettuarti in casi particolari come (esempi non esaustivi):
• addetti alla gru
• addetti alla movimentazione meccanica
• lavori in quota
• allestimento ponteggi

Tutte queste attività devono essere comprovate con attestato di partecipazione a corso specifico.
Nell’ambito di tali attività la NFAS s.r.l. in collaborazione con partner qualificati ed accreditati alla Regione Campania è in grado di supportare le aziende per ogni necessità, tutti i corsi sono tenuti da docenti e istruttori altamente specializzati nelle materie trattate.

H.A.C.C.P.
Con riferimento al D.Lgs. 155/97 NFAS s.r.l. offre un corretto approccio a tutti gli adempimenti previsti dal citato decreto e da tutta la normativa da esso richiamata.
In riferimento a tale Decreto l’attività di tutoraggio di carattere igienico/normativo è volta al corretto e ottimale espletamento degli adempimenti formali e sostanziali che il citato decreto ha di fatto già introdotto.
L’ iter attuativo si articola nella fornitura dei seguenti servizi, per la cui descrizione di dettaglio si rimanda alla specifica allegata:
• Valutazione degli ambienti (es: cucina, magazzino, bar, sala di ristorazione etc..)
• Valutazione delle attrezzature
• Valutazione della gestione del personale
• Formazione del personale alle buone prassi igieniche.
• Campionamento, analisi e descrizione del prodotto
• Identificazione della destinazione d’uso
• Costruzione dei diagrammi di flusso
• Analisi dei pericoli associati ad ogni fase del processo
• Monitoraggio delle superfici di contatto con gli alimenti
• Monitoraggio dell’igiene del personale addetto alla manipolazione degli alimenti
• Determinazione dei punti critici di controllo
• Determinazione dei limiti critici
• Determinazione del sistema di monitoraggio
• Determinazione delle azioni correttive
• Determinazione delle procedure di verifica
• Determinazione del sistema di gestione dei documenti
• Stesura del “Manuale di corretta prassi igienica”

Monitoraggi periodici con da parte di laboratori accreditati
La NFAS s.r.l. grazie ai suoi partner è inoltre in grado di eseguire l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti elettrici in conformità alla legge ex 46/90, verificare gli impianti già presenti in azienda e progettare nuovi impianti, le professionalità impegnate vantano esperienze pluriennali .

Valutazione dei rischi aziendali
Tale documento è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
L’art. 28 del Dlgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro tra gli obblighi non delegabili (art 17 comma a) ha il compito di redigere il DVR ( Documento di Valutazione del Rischio) Tale documento, redatto a conclusione di una valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. A supporto di detto documento possono rendersi necessarie delle indagini mirate a valutare l’esposizione del lavoratore a rischi specifici quali (elenco non esaustivo):

• Rischio rumore
• Rischio vibrazioni
• Rischio da sostanze cancerogene
• Rischio da sostanze Chimiche
• Rischio Biologico
• Rischio da MMC (movimentazione manuale dei carichi)
• Rischio da microclima e qualità dell’aria

Grazie ad esperienza maturata nei più svariati settori lavorativi, a personale qualificato e costantemente aggiornato, la NFAS s.r.l. sostiene una consulenza in grado di valutare qualsiasi situazione di rischio e garantire quelle procedure di sicurezza che possono nel corso del tempo guidare l’azienda verso la cultura della sicurezza.

Piano di emergenza
Gestire il verificarsi d’un emergenza non sempre è facile, sapere cosa fare, come allertare il servizio di prevenzione e le strutture esterne preposte (115 118) dove sono allocati i presidi antincendio quali vie seguire dove sono le vie d’uscita, sono solo alcune delle cose che bisogna tenere sotto controllo.
Procedure identificazione di specifiche figure e prove pratiche concorrono ad una attenta gestione del Piano d’Evacuazione.

Tecnici qualificati metteranno a disposizione dei clienti della NFAS s.r.l. la propria esperienza garantendo procedure adeguate e planimetrie dettagliate della società
POS (Piano Operativo di Sicurezza) e PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo) Le società che prestano la loro opera nell’ambito dei cantieri mobili e temporanei, sono obbligate in aggiunta al DVR (documento di Valutazione del Rischio) a redigere per ogni cantiere un POS o un PSS quale valutazione dei rischi specifici presenti sui vari cantieri e le relative procedure di abbattimento degli stessi.
Il POS viene redatto in relaziona al PSC (piano di sicurezza e coordinamento) redatto dal committente in fase progettuale.
Il PSS viene redatto in assenza del PSC.

I tecnici altamente qualificati della NFAS s.r.l. attuano esecuzioni veloci di tale documentazione ed in linea con i riferimenti del caso.
RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione) e SPP Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2 D.L.gs 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

Il ruolo del R.S.P.P. può essere svolto:
• direttamente dal datore di Lavoro (nei casi previsti dall’allegato II)
• da personale esterno

In tutti i casi la persona che riveste tale ruolo deve possedere i requisiti previsti dall’art. 32 D.Lgs. 81/08

La NFAS s.r.l. offre ai propri clienti personale qualificato per ricoprire direttamente il l’incarico di R.S.P.P. oppure nei casi dove già nominato internamente un valido supporto.
Il Medico Competente viene nominato dal datore di lavoro. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.

La Sorveglianza Sanitaria è l’insieme di visite mediche, prove strumentali, ed eventuali prelievi ematici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa evidenziate dal Documento di Valutazione del Rischio.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6 D.lgs. 81/08;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Al completamento della Sorveglianza Sanitaria il Medico Competente rilascia per ogni lavoratore il Giudizio di Idoneità alla mansione.

Medici competenti qualificati, equipe medica di supporto specializzata, attrezzature mediche portatili, garantiscono ai clienti della NFAS s.r.l. lo svolgimento della Sorveglianza Sanitaria in maniera veloce e direttamente presso la sede del cliente.
D.P.I (Dispositivi di Protezione Individuale) Si intende per dispositivo di protezione individuale, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Il Datore di Lavoro è obbligato a fornire ai suoi lavoratori DPI appropriati ai rischi lavorativi e devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni e devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
In tale ambito la NFAS s.r.l. oltre alla fornitura di DPI mette a disposizione i propri tecnici per valutare quelli più indicate alle diverse situazioni.
Servizio Gare
Il variegato mondo delle gare d’appalto rappresenta uno strumento di totale prestigio per l’azienda che in vario modo riesce a guadagnarsi una commessa pubblica.
Oltre all’importanza di immagine che ne deriva, e quindi facilmente spendibile visto l’impatto curriculare, l’Azienda Stato rappresenta una garanzia di pagamenti tanto in termini di tempestività, quanto per l’esattezza dell’importo di aggiudicazione. Per un’impresa che si aggiudica un importante appalto Pubblico, immediatamente si vedono riconosciuti specifici Benefits, tra i quali, spiccano senz’altro, un considerevole aumento di fido bancario e la tempestività con la quale l’istituto di credito di appartenenza provvede allo sconto Fatture o all’Anticipo in Conto Corrente.
L’altra faccia della medaglia è rappresentata dalla difficoltà derivante l’aggiudicazione di una gara d’appalto: il gran numero di imprese concorrenti, e soglie di ribasso ai limiti del Break Eaven Point, spesso scoraggiano l’ingresso nello scenario gara di nuovi competitors.
La stessa scarsa informazione di appalti in scadenza, e quindi in procinto di gara, e il reperimento, nonché l’ interpretazione di Bandi di Gara, Disciplinari e Capitolati spesso contorti, l’obbligo di presenziare a sopralluoghi e la necessità di partecipare ad aperture buste (atto imprescindibile per difendere la propria azienda da attacchi di concorrenti) rendono la partecipazione a Pubblici Incanti (ove addirittura non sia prevista una Licitazione Privata pre-gara), un’impresa troppe volte ardua.
Per questo motivo, viste le numerose richieste giunteci da ns. abituali clienti, NFAS s.r.l. avvia oggi un importante costola della propria attività; accanto alle attività che ci hanno contraddistinti in questi anni, intraprendiamo, con l’ausilio di personale altamente qualificato, il settore della gestione conto terzi di gare d’appalto.
Il servizio verrà così esplicato:

• Segnalazione gare e appalti in scadenza per tipologia di settore merceologico e per requisiti aziendali;
• Acquisizione della documentazione con sopralluogo ove obbligatorio, e verifica dello stato dei luoghi se il mancato sopralluogo non è causa di esclusione;
• Preparazione integrale della gara, con il rispetto dello scadenzario, invio dei plichi con la scelta del vettore più appropriato, stipula della copertura cauzionale(in nome e per conto del Committente), eventuale progetto di ns. preparazione o affidato a ns. fornitori di fiducia.
• Offerta economica con dettagliata analisi dei costi, da concordare eventualmente con il Committente;
• Presenza all’apertura plichi e buste con le eventuali opposizioni del caso.

La scelta se acquistare l’intero pacchetto dei servizi o solo alcuni di essi, resta libera e incondizionata da parte del Committente.
Nuove Frontiere Ambiente e sicurezza - Sicurezza sul lavoro - Napoli